I titolari di una patente di guida rilasciata da uno Stato estero (extracomunitario) possono guidare sul territorio italiano veicoli per i quali è valida la loro patente purché non residenti in Italia da più di un anno. Dopo un anno dall'acquisizione della residenza in Italia i titolari di patente di guida extracomunitaria non sono più abilitati alla conduzione di veicoli sul territorio italiano. I titolari di una patente di guida rilasciata da uno Stato dell'Unione Europea possono guidare sul territorio italiano veicoli per i quali è valida la loro patente, senza obbligo di conversione dopo un anno dall'acquisizione di residenza in Italia.
Per le patenti rilasciate da Stati dell’Unione Europea è comunque consigliabile richiedere, la conversione per facilitare così le procedure di rinnovo o duplicato patente nel caso di smarrimento, che altrimenti dovrebbero essere fatte nello stato d’appartenenza.
La conversione di una patente extra UE è possibile solo se è stata rilasciata da uno degli Stati riportati nel sottostante elenco.
CONVERSIONE PERMESSA A TUTTI I CITTADINI
Albania
Argentina
Austria
Belgio
Bulgaria
Cipro
Croazia
Danimarca
El Salvador (fino al 19 settembre 2014)
Ecuador (fino al 12 marzo 2017)
Estonia
Filippine
Finlandia
Francia
Germania
Giappone
Gran Bretagna
Grecia
Irlanda
Islanda
Israele (fino al 10 novembre 2018)
Lettonia
Libano
Liechtenstein
Lituania
Macedonia
Malta
Marocco
Moldova
Norvegia
Paesi Bassi
Polonia
Portogallo
Principato di Monaco
Repubblica Ceca
Repubblica di Corea (Corea del Sud)
Repubblica Slovacca
Romania
San Marino
Serbia (fino all'8 aprile 2018)
Slovenia
Spagna
Sri Lanka (fino al 14 novembre 2016)
Svezia
Svizzera
Taiwan
Tunisia
Turchia
Ungheria
Uruguay (fino al 17 maggio 2020)
Ucraina (fino al 29 maggio 2021)
CONVERSIONE PERMESSA SOLO AD ALCUNE CATEGORIE DI CITTADINI
Canada (personale diplomatico e consolare),
Cile (personale diplomatico e loro familiari),
Stati Uniti (personale diplomatico e loro familiari).