Visto l’articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (“Nuovo codice della strada”) e successive modifiche ed integrazioni, il quale disciplina la circolazione dei ciclomotori;
Visto l’articolo 14, comma 2, della legge 29 luglio 2010, n. 120, recante “Disposizioni in materia di sicurezza stradale”, il quale ha esteso anche ai ciclomotori dotati di certificato di idoneità tecnica l’obbligo di essere muniti del certificato di circolazione e della targa di cui al citato articolo 97 del decreto legislativo n. 285 del 1992, secondo il calendario stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto l’art. 14, comma 3, della richiamata legge n. 120 del 2010, il quale fissa in diciotto mesi, decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge medesima, il termine ultimo entro il quale il predetto obbligo deve essere assolto per non incorrere nella sanzione amministrativa ivi prevista;
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla fissazione di scadenze dilazionate che consentano, nel rispetto del predetto termine ultimo, la razionalizzazione della sequenza temporale delle richieste degli interessati al fine di garantirne una gestione efficace ed efficiente da parte degli uffici competenti;
Vista la nota prot. n. 103574 del 20 dicembre 2010, con la quale il Ministero dell’economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro ha autorizzato la fornitura delle necessarie targhe;
Decreta:
Articolo 1
1. I proprietari di ciclomotori, già immessi in circolazione anteriormente alla data del 14 luglio 2006 e muniti di documentazione tecnica rilasciata a norma dell’articolo 62 del Testo Unico delle norme sulla circolazione stradale adottato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, ovvero di certificati di idoneità tecnica rilasciati sino al 13 luglio 2006, per poter circolare richiedono, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 14, commi 2 e 3, della legge 29 luglio 2010, n. 120, il rilascio della targa e del certificato di circolazione di cui all’articolo 97, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti termini:
- entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, per i ciclomotori muniti di contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia per “0”, “1”, e “2”;
- entro centoventi giorni dalla pubblicazione del presente decreto, per i ciclomotori muniti di contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia per “3”, “4”, e “5”;
- entro centoottanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, per i ciclomotori muniti di contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia per “6”, “7”, e “8”;
- entro duecentoquaranta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, e comunque non oltre il 12 febbraio 2012, per i ciclomotori muniti di contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia per “9” e la cui sequenza alfanumerica inizia con la lettera “A”.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.