Art. 172 (Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada) Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta e sicurezza (8) per bambini (1) 1. Il conducente e i passeggeri dei veicoli della categoria L6e, dotati di carrozzeria chiusa, di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013 (6), e dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3, di cui all'articolo 47, comma 2, del presente codice, muniti di cintura di sicurezza, (3) hanno l'obbligo di utilizzarle in qualsiasi situazione di marcia. I bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato secondo le normative stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite o alle equivalenti direttive comunitarie.
1-bis. (7) Il conducente dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3 immatricolati in Italia, o immatricolati all'estero e condotti da residenti in Italia, quando trasporta un bambino di età inferiore a quattro anni assicurato al sedile con il sistema di ritenuta di cui al comma 1, ha l'obbligo di utilizzare apposito dispositivo di allarme volto a prevenire l'abbandono del bambino, rispondente alle specifiche tecnico-costruttive e funzionali stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (5). 2. Il conducente del veicolo è tenuto ad assicurarsi della persistente efficienza dei dispositivi di cui al comma 1. 3.
Sui veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3 sprovvisti di sistemi di ritenuta: a) i bambini di età fino a tre anni non possono viaggiare; b) i bambini di età superiore ai tre anni possono occupare un sedile anteriore solo se la loro statura supera 1,50 m. 4. I bambini di statura non superiore a 1,50 m, quando viaggiano negli autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico di piazza o negli autoveicoli adibiti al noleggio con conducente, possono non essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, a condizione che non occupino un sedile anteriore e siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici. 5. I bambini non possono essere trasportati utilizzando un seggiolino di sicurezza rivolto all'indietro su un sedile passeggeri protetto da airbag frontale, a meno che l'airbag medesimo non sia stato disattivato anche in maniera automatica adeguata. 6. Tutti gli occupanti, di età superiore a tre anni, dei veicoli in circolazione delle categorie M2 ed M3 devono utilizzare, quando sono seduti, i sistemi di sicurezza di cui i veicoli stessi sono provvisti. I bambini devono essere assicurati con sistemi di ritenuta per bambini, eventualmente presenti sui veicoli delle categorie M2 ed M3, solo se di tipo omologato secondo quanto previsto al comma 1. 7. I passeggeri dei veicoli delle categorie M2 ed M3 devono essere informati dell'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza, quando sono seduti ed il veicolo è in movimento, mediante cartelli o pittogrammi, conformi al modello figurante nell'allegato alla direttiva 2003/20/CE, apposti in modo ben visibile su ogni sedile. Inoltre, la suddetta informazione può essere fornita dal conducente, dal bigliettaio, dalla persona designata come capogruppo o mediante sistemi audiovisivi quale il video. 8. Sono esentati dall'obbligo di uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini: a) gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale e provinciale nell'espletamento di un servizio di emergenza; b) i conducenti e gli addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in caso di intervento di emergenza;
b-bis) (4) i conducenti dei veicoli con allestimenti specifici per la raccolta e per il trasporto di rifiuti e dei veicoli ad uso speciale, quando sono impiegati in attività di igiene ambientale nell'ambito dei centri abitati, comprese le zone industriali e artigianali; c) gli appartenenti ai servizi di vigilanza privati regolarmente riconosciuti che effettuano scorte; d) gli istruttori di guida quando esplicano le funzioni previste dall'articolo 122, comma 2; e) le persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata dalla unità sanitaria locale o dalle competenti autorità di altro Stato membro delle Comunità europee, affette da patologie particolari o che presentino condizioni fisiche che costituiscono controindicazione specifica all'uso dei dispositivi di ritenuta. Tale certificazione deve indicare la durata di validità, deve recare il simbolo previsto nell'articolo 5 della direttiva 91/671/CEE e deve essere esibita su richiesta degli organi di polizia di cui all'articolo 12; f) le donne in stato di gravidanza sulla base della certificazione rilasciata dal ginecologo curante che comprovi condizioni di rischio particolari conseguenti all'uso delle cinture di sicurezza; g) i passeggeri dei veicoli M2 ed M3 autorizzati al trasporto di passeggeri in piedi ed adibiti al trasporto locale e che circolano in zona urbana; h) gli appartenenti alle forze armate nell'espletamento di attività istituzionali nelle situazioni di emergenza. 9. Fino all'8 maggio 2009, sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1 i bambini di età inferiore ad anni dieci trasportati in soprannumero sui posti posteriori delle autovetture e degli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose, di cui dell'articolo 169, comma 5, a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici. 10. Chiunque non fa uso dei dispositivi di ritenuta, cioè delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini o del dispositivo di allarme di cui al comma 1-bis (8), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 83,00 a euro 333,00 (2). Quando il mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto, chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso. Quando il conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. 11. Chiunque, pur facendo uso dei dispositivi di ritenuta, ne altera od ostacola il normale funzionamento degli stessi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41,00 a euro 167,00 (2). 12. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza dispositivi di ritenuta di tipo non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 868,00 a euro 3.471,00 (2). 13. I dispositivi di ritenuta di cui al comma 12, ancorché installati sui veicoli, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. (1) Articolo così sostituito dal DLG 13.3.2006 n. 150 (in "banca dati ITER" pag. 060996) in vigore dal 14.4.2006 e successivamente modificato da: • legge 29.7.2010 n. 120,
• legge 1.10.2018 n. 117. In merito all'installazione di cinture di sicurezza sui veicoli delle categorie M2 - M3 di classe II, vedasi circolare MIT 3.9.2010, prot. n. M2-503/71164 - Div. 2. (2) Importo della sanzione, in vigore dall'1.1.2019 fino al 31.12.2020, incrementato nella misura prevista dal decreto interministeriale emesso a cadenza biennale (in "codice della strada") ai sensi dell'art. 195 CDS; l'importo è stato poi arrotondato all'euro per effetto del comma 3 bis art. 195 CDS introdotto con la legge finanziaria 2005 (in "codice della strada"). (3) Lettera inserita dall'art. 28 della legge 29.7.2010 n. 120 (in "banca dati ITER" pag. 071144). (4) Parole così sostituite dall'art. 28 della legge 29.7.2010 n. 120 (in "banca dati ITER" pag. 071144), entrate in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella GU avvenuta il 29.7.2012 (art. 28 c. 7 della medesima legge). (5) L'art. 1, c. 3, della legge 1.10.2018 n. 117 (in "banca dati ITER" pag. 096018) prevede inoltre che: "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 e comunque a decorrere dal 1° luglio 2019". Tuttavia, poiché le specifiche tecnico-costruttive e funzionali del dispositivo sono state diramate solo con il DM 2.10.2019, pubblicato nella GU n. 249 del 23.10.2019, la decorrenza della presente fattispecie, già fissata per l'1.7.2019, deve intendersi decorrente dal 7.11.2019. Poiché la norma è stata introdotta dalla legge n. 117/2018, l'importo della sanzione non ha pertanto subito l'incremento biennale di cui DI 27.12.2018 (v. art. 195, c. 3, CDS). (6) Parole così sostituite dall'art. 1, c. 1 lettera a), della legge 1.10.2018 n. 117 (in "banca dati ITER" pag. 096018). (7) Comma inserito dall'art. 1, c. 1 lettera b), della legge 1.10.2018 n. 117 (in "banca dati ITER" pag. 096018). La stessa legge all'art. 1, c. 2, prevede che: "Le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali del dispositivo di cui all'articolo 172, comma 1-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.". (8) Parole inserite dall'art. 1, c. 1, della legge 1.10.2018 n. 117 (in "banca dati ITER" pag. 096018).