Sui ciclomotori come sui motocili, tricicli e quadricicli leggeri, sarà possibile il trasporto del passeggero già a sedici anni, senza aspettare la maggiore età. In caso di incidente ricordiamoci che un minorenne potrà risultare sempre responsabile nei confronti dei terzi trasportati.
Si ricorda anche che in ogni caso di illecito commesso da minore, a pagare la sanzione è il genitore o chi era tenuto alla sua sorveglianza (art. 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689).
dal Capo IV dell'AC 2977:
(...) 2. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 115:
1) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente: «b) anni sedici per guidare:
1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria AM;
2) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A1;
3) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria B1»;
(omissis)
d) all'articolo 170:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia età superiore a sedici anni»;
2) al comma 7, le parole: «da conducente minorenne» sono sostituite dalle seguenti: «da conducente minore di sedici anni»