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Macchine agricole eccezionali (patente C1)

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Per la guida delle macchine agricole con le nuove disposizioni in vigore dal 19 gennaio 2013 (escluse quelle con conducente a terra) o loro complessi, è richiesta almeno la patente di categoria:

 

  • “A1” quando le stesse non superano i limiti di sagoma e di peso stabiliti dall’articolo 53, comma 4, Cds (1,60 m. di larghezza, 4 m. di lunghezza e 2,5 m. di altezza; massa complessiva a pieno carico 2,5 t) e non superino la velocità di 40 Km/h (prima del 19 gennaio 2013 era richiesta la patente di categoria A);
  • “B” se le stesse superano i limiti su descritti;

 

Per la guida di macchine operatrici (escluse quelle a vapore), è richiesta almeno la patente di categoria:

 

  • “B” eccetto quelle di dimensioni eccezionali;
  • “C1” quando le stesse hanno dimensioni eccezionali (prima del 19 gennaio 2013 era richiesta la patente di categoria C).

 

Tuttavia “La guida di una macchina agricola o di una macchina operatrice senza avere la patente o avendo una patente diversa da quella richiesta non è più oggetto di sanzione amministrativa ma è punita con le sanzioni penali dall’art. 116, comma 15, C.d.S.. Dall’accertamento della violazione conseguono le sanzioni accessorie di cui al comma 17 dell’art. 116 del C.d.S. All’incauto affidamento del veicolo, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 116, comma 14, C.d.S.” (cfr., Circ. 25 gennaio 2013, n. 300/A/744/13/101/3/3/9 del Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza).

 

 

Rif: D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 2, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Circolare 22-2-2013 n. 4857